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La Maona

 

 

Centro Internazionale di Cultura
Per lo sviluppo dei popoli ONLUS

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L'articolato della proposta di Legge Regionale


Progetto di legge regionale per la tutela, la valorizzazione e la promozione della conoscenza del patrimonio linguistico della Liguria.

[articolato]

Art. 1 (Preambolo)

La Regione, nello spirito degli artt. 3 e 9 della Costituzione, conscia dell’assoluta pari dignità delle culture regionali, nonché del valore del pluralismo linguistico, tutela e valorizza l’originale patrimonio linguistico della Liguria e ne promuove la conoscenza.
Ferma restando la potestà dello Stato, la Regione Liguria, nell’esercizio della propria competenza primaria in materia culturale, ispira la propria azione ai seguenti principi affermati nella Carta europea delle lingue regionali e minoritarie:

  1. le lingue regionali e minoritarie costituiscono una ricchezza culturale;
  2. l’ambito di diffusione di ciascuna di esse deve essere tutelato.

In questa ottica, la Regione Liguria riconosce quali azioni prioritarie sulle quali coinvolge gli enti locali liguri:

  1. la promozione del genovese e delle altre parlate liguri, sia attraverso studi e ricerche scientifiche, per il che potrà stipulare convenzioni con centri universitari e di ricerca anche non operanti sul territorio regionale, sia attraverso specifiche campagne pubblicitarie;
  2. la messa a disposizione di mezzi finanziari adeguati per l’utilizzo didattico e lo studio di tali forme espressive.

[articolato]

Art. 2 (Giornata della Liguria)

Al fine di favorire la conoscenza della storia della Liguria, per consentire la valorizzazione del suo patrimonio letterario e linguistico, della sua arte e delle sue tradizioni, è istituita la Giornata della Liguria. Essa ricorre il giorno (da definirsi)

In occasione di tale ricorrenza, di anno in anno, la Giunta Regionale stabilirà un tema sul quale i cittadini liguri, anche residenti in altre Regioni o all’estero, saranno coinvolti con manifestazioni, convegni e dibattiti, con particolare riguardo agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.

[articolato]

Art. 3 (Centro Regionale di studi, ricerche e sviluppo delle culture locali)

È costituito un Centro regionale di studi, ricerche e sviluppo delle culture locali. Esso è presieduto dall’Assessore alla cultura o da un suo delegato con mandato permanente e rimane in carica per la durata dell’intera legislatura.

[articolato]

Art. 4 (Comitato direttivo del Centro)

Il Centro regionale è costituito e diretto da un Comitato composto, oltre che dal suo Presidente, da dieci membri, esponenti della cultura e dell’associazionismo, previo vaglio, da parte dell’assessorato, dei relativi curriculum. Le qualifiche di Assessore o Consigliere Regionale, nonché di Deputato nazionale o europeo, sono incompatibili con tali incarichi.

Essi sono designati:

  1. quanto a tre, dalla Giunta Regionale;
  2. quanto a due, dal Rettore dell’Università di Genova, scelti tra esperti in materia attinente alla presente legge, anche al di fuori dell’ambito accademico;
  3. quanto ai restanti cinque, sempre fra personalità d’indiscussa competenza e professionalità, dal Consiglio Regionale, con voto limitato a tre candidati.

Un funzionario della Regione ha la funzione di segreteria esecutiva permanente.
Il Centro ha sede nei locali messi a disposizione dalla Regione a Palazzo Ducale.

[articolato]

Art. 5 (Compiti del Centro)

Compiti del Centro regionale sono la promozione della ricerca linguistica sulle parlate liguri e sulla loro conservazione, la promozione e l’impulso alla produzione letteraria in lingua genovese e ligure, nonché lo stimolo ad una loro maggiore diffusione, anche tramite lo spettacolo ed anche avvalendosi dei supporti offerti dalle più moderne tecnologie.

Con una sezione apposita, il Centro Regionale svolge, altresì, la promozione dell’attività di ricerca in relazione alle tradizioni etno-culturali delle popolazioni liguri che si esprimono attraverso:

  1. rime popolari, filastrocche, fiabe, proverbi, ritornelli, specie se tramandati in forma orale o, comunque, inedita;
  2. canti e musiche strumentali in forma orale e danze popolari di tradizione documentabile;
  3. feste, riti, credenze, giochi e passatempi popolari.

Tale sezione speciale opera nei modi previsti dai titoli I e II della Legge Regionale 22 aprile 1980, n. 21 ed, in particolare:

  1. stabilisce rapporti di collaborazione e scambio con i competenti uffici dello Stato, con l’Università, con Istituti privati e pubblici di ricerca, con le Associazioni e con i singoli studiosi;
  2. promuove iniziative di studio e ricerca relative alla cultura ligure, curando la pubblicazione e diffusione dei risultati acquisiti;
  3. cura l’acquisizione della documentazione in forma scritta, grafica, fotografica o audiovisiva, sia direttamente, sia attraverso l’acquisizione di significativi fondi privati;
  4. provvede alla creazione di una biblioteca e di una nastrovideoteca specializzata;
  5. assicura la messa a disposizione degli studiosi del materiale raccolto con l’obbligo del loro impiego per finalità scientifiche e della citazione delle fonti. Il Centro regionale ne potrà autorizzare l’utilizzo, per scopi editoriali, determinando i dovuti compensi;
  6. promuove iniziative quali conferenze, seminari, tavole rotonde, proiezioni ed interventi coordinati con il mondo della scuola, anche al fine dell’aggiornamento dei docenti.

[articolato]

Art. 6 (Ricerca linguistica)

Nell’ambito della ricerca linguistica il Centro regionale promuove la costituzione di un Istituto di studi, ad alto livello scientifico, cui possano partecipare anche personalità e studiosi stranieri. Esso potrà dotarsi di una rivista.

Inoltre, dovrà istituire, di concerto con le direzioni didattiche della Liguria, nonché di quelle Province nell’ambito del cui territorio esistono significativi insediamenti di cultura ligure, corsi di formazione per insegnanti, al fine di preparare un corpo docenti idoneo a trasferire alle nuove generazioni l’interesse per il patrimonio linguistico, culturale e letterario ligure.

Nell’ambito dell’autonomia didattica delle scuole, saranno finanziate le iniziative che abbiano lo scopo di favorire la maturazione culturale della popolazione, in specie delle giovani generazioni, arricchendo il livello di competenze linguistiche e di formazione dei cittadini, attraverso processi formativi finalizzati alla conoscenza della cultura e della lingua genovese e ligure, nelle seguenti aree disciplinari:

  1. lingua e letteratura;
  2. storia;
  3. storia dell’arte;
  4. tradizioni popolari;
  5. geografia ed ecologia.

Potranno essere finanziate borse di studio.

[articolato]

Art. 7 (Produzione editoriale)

Il Centro regionale promuove la pubblicazione, eventualmente concorrendo finanziariamente all’edizione se condotta secondo criteri scientificamente affidabili, di testi antichi e classici, nonché di autori contemporanei. A tal fine, potrà dar vita a premi letterari regionali e sostenere quelli esistenti.

Dovrà, altresì, sostenere l’editoria in lingua ligure mediante:

  1. la promozione di rassegne e dibattiti;
  2. l’indizione di manifestazioni, quali la settimana del libro ligure;
  3. il lancio di campagne pubblicitarie, nonché la creazione dello scaffale del libro ligure in tutte le librerie.

[articolato]

Art. 8 (Attività teatrali)

Ritenuto che l’attività teatrale è il mezzo più efficace di conservazione e diffusione delle parlate liguri, il Centro regionale anche mediante aiuti finanziari:

  1. stimola, anche attraverso l’indizione di un premio regionale, la produzione di testi inediti;
  2. sollecita le compagnie ed i gruppi teatrali a mettere in scena opere di autori contemporanei, e a presentare repertori bilanciati fra testi della tradizione ed opere nuove;
  3. organizza o partecipa all’organizzazione di uno o più circuiti teatrali, nonché di rassegne regionali;
  4. favorisce, nei modi e nelle forme opportune, la partecipazione di compagnie e gruppi liguri a rassegne nazionali.

[articolato]

Art. 9 (Abrogazione norme incompatibili)

Tutte le competenze della Regione Liguria in materia oggetto della presente legge sono attribuite al Centro regionale, comprese quelle attribuite da precedenti provvedimenti legislativi e, segnatamente, dalle leggi regionali 17 marzo 1983, n.7 e 2 maggio 1990, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, ad uffici regionali nonché ad enti ed autorità delegate. Pertanto, le predette norme, in quanto confliggenti con la presente disciplina, sono abrogate.

[articolato]

Art. 10 (Coordinamento)

Il Centro regionale dovrà stimolare il coordinamento delle politiche culturali, nell’ambito del settore di sua competenza, dei Comuni, delle Province, e degli altri enti territoriali, fatte salve le rispettive autonomie, al solo fine di evitare dispersioni di risorse.

[articolato]

Art. 11 (Rapporti con l’Università)

La Regione Liguria si impegna ad instaurare rapporti con l’Università al fine di promuovere l’istituzione di cattedre universitarie per l’insegnamento della dialettologia e della lingua e letteratura liguri.

[articolato]

Art. 12 (Norma finanziaria)

La Regione Liguria dota il Centro regionale di adeguate risorse, sulla base di stanziamenti previsti in apposito capitolo del bilancio regionale.

A tal fine, le spese derivanti dalla presente Legge sono valutate, per l’anno 2003, in €. 2.500.000,00.

Detti fondi, defalcato quanto dovuto ai componenti del Comitato, ai sensi delle leggi regionali 3 gennaio 1978, n. 1 e 4 giugno 1996, n. 25, tab. A e successive modifiche, sono destinati ai compiti di cui all’art. 5 della presente legge. Associazioni, gruppi ed altri enti volontari potranno ottenere finanziamenti solo in ragione di attività inserite nel quadro di progetti promossi del Centro regionale, rispondenti ai requisiti di volta in volta richiesti e, comunque, disciplinati dal Regolamento di cui al successivo art. 12.

In relazione all’evento Genova, capitale della cultura 2004, è previsto uno stanziamento straordinario di €. ……… .

[articolato]

Art. 13 (Regolamento)

Il Centro regionale si dota di un Regolamento, il quale dovrà contenere le modalità in base alle quali potranno essere erogati i contributi agli enti, associazioni e privati che svolgano attività nei settori interessati dalla presente legge.

Il Regolamento dovrà essere approvato dalla Giunta Regionale.

[articolato]

Art. 14 (Toponomastica locale)

La Regione Liguria promuove e sostiene indagini di natura storica sulla toponomastica locale e contribuisce alle iniziative promosse in tal senso dai Comuni e dalle altre autonomie locali.

Favorisce l’installazione di cartelli stradali che contengano i nomi originari delle località, delle vie, degli edifici e di quanto testimonia la memoria storica dei Comuni. In tali casi, le suddette indicazioni si aggiungeranno a quelle esistenti in lingua italiana.

[articolato]

Art. 15 (Liguri residenti in altre Regioni o all’estero)

La Regione Liguria, ai fini della tutela e della valorizzazione dell’identità culturale del popolo ligure anche all’estero, provvede all’attivazione di iniziative indirizzate verso i liguri in altre Regioni o all’estero e verso le loro organizzazioni rappresentative.

[articolato]

Art. 16 (Mezzi di comunicazione)

La Regione Liguria, nell’ambito dei principi di cui all’art. 1, con apposita legge di settore, contribuisce finanziariamente, anche attraverso convenzioni e partecipazioni societarie, alla produzione ed alla diffusione di programmi radiofonici e televisivi, nonché a pubblicazioni su testate giornalistiche in lingua genovese e ligure. Sostiene, altresì, una riforma della RAI che preveda un rafforzamento del potere decisionale della sede ligure, con conseguente aumento delle disponibilità finanziarie, anche al fine di attuare programmi e notiziari in tali lingue.

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