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Trascrizione delle "Condizioni"

Le differenze con le "Condizioni" riportate da Massimiliano Spinola sono evidenziate scrivendo la parola in corsivo e ponendo questo punto rosso accanto alla parola stessa. Mettendo la freccia del "mouse" sopra il punto rosso (fai la prova con questo Bravo! Hai fatto la prova!) si legge il testo nella versione dello Spinola.

 
Articoli addizionali al trattato di Vienna 20 maggio 1815 sulla cessione degli stati di Genova a S. M. il Re di Sardegna.

FOGLIO 1
 

 
Genovesi
uguagliati ai sudditi
di S. M.
Art. 1°. I sudditi Genovesi saranno in tutto uguagliati agli altri sudditi
di S. M. Parteciperanno come essi agli impieghi civili, giudiziari, militari
e diplomatici della Monarchia; e salvi i privilegi che gli sono qui sotto
concessi ed assicurati, essi saranno sottomessi alle medesime leggi e regola=
menti colle modificazioni che S. M. giudicherà convenienti.
     La nobiltà Genovese sarà ammessa, come quella delle altre parti
della Monarchia, alle grandi cariche ed impieghi della Corte.
 
Militari
Art. 2°. I militari Genovesi componenti attualmente le truppe Geno
vesi saranno incorporati nelle truppe Reali. Gli ufficiali e i sott'uffi=
ciali conserveranno i loro gradi rispettivi.
Arme Art. 3° L'arme di Genova entreranno nello scudo Reale, e i suoi colori
nello stendardo di S. M.
 
Portofranco.
Art. 4°. Il Portofranco di Genova sarà ristabilito secondo i regolamen=
ti che esistevano sotto l'antico Governo di Genova.
     Ogni facilità sarà data dal Re pel transito nei suoi Stati delle
mercanzie uscenti dal portofranco prendendo le precauzioni che S.M.
giudicherà convenienti affinché queste stesse mercanzie non sieno ven=
dute o consumate in contrabbando all'interno. Esse non saranno as=
soggettate che a un dritto modico d'usanza.
 
 
Consiglio Provinciale
Art. 5°. Sarà stabilito in ciascun distretto d'Intendenza, un Consiglio
Provinciale composto di 30 membri scelti fra i nobili di diverse classi
sopra una lista di trecento più tassati in ciascun distretto.
     Essi saranno nominati la prima volta dal Re, e rinnovati per quinto
ogni due anni. La sorte deciderà della sortita pel quinto dei primi
quattro. L'organizzazione di questi Consigli sarà regolata da S. M.
     Il Presidente nominato dal Re potrà esser preso fuori dal Consiglio,
in tal caso non avrà diritto alla votazione.
     I membri non potranno essere scelti di nuovo che quattro anni dopo
la loro sortita.
     Il Consiglio non potrà occuparsi che dei bisogni e reclamazioni dei
Comuni dell'Intendenza per ciò che riguarda la loro amministrazione

 
FOGLIO 2
 

  particolare, e potrà fare delle rappresentazioni a tale riguardo.
     Si riunirà ciascun anno al Capoluogo dell'Intendenza, all'epoca e
nel tempo che S. M. determinerà. S. M. gli riunirà d'altronde
straordinariamente qualora Ella lo credesse conveniente.
     L'Intendente della provincia o colui che lo rimpiazza assi=
sterà di diritto alle sedute come Commissario del Re. Allorché
i bisogni dello stato ezigeranno lo stabilimento di nuove imposte, il Re
riuniti i diversi Consigli Provinciali in una città dell'antico territorio
Genovese che egli designerà, e sotto la Presidenza di una persona che avrà
a tal effetto delegata.
     Il Presidente qualora fosse preso fuori del Consiglio, non avrà vo=
ce deliberativa.
     Il Re non manderà al registro del Senato di Genova alcun editto
portando creazione d’imposte straordinarie che dopo aver ricevuto il
voto consenziente dei Consigli Provinciali riuniti come sopra.
La maggiorità di una voce determinerà il voto dei Consigli pro=
vinciali radunati separatamente o riuniti.
 
Maximum
delle Imposizioni
Art. 6°. Il maximum delle imposizioni che S. M. potrà stabilire
nello stato di Genova senza consultare i consigli Provinciali riuniti
non potrà eccedere la proporzione attualmente stabilita per le altre
parti dei suoi stati; le imposizioni ora ricevute saranno portate a que=
sto punto; e S. M. si riserva di fare le modificazioni che la sua saviezza,
e la sua bontà verso i Suoi sudditi Genovesi potrà dettarli a riguardo di
ciò che può esser diviso sia sulle imposte fondiarie, che sulle imposizioni
dirette o indirette.
     Il maximum delle imposizioni essendo così regolato, tutte le volte
che il bisogno dello stato potrà esigere che sieno stabilite delle nuove
imposizioni o dei carichi straordinari, Sua Maestà dimanderà il voto
consenziente dei Consigli Provinciali per la somma che Ella giudiche=
rà conveniente di proporre e per la specie delle imposte da stabilirsi.
 
Debito Pubblico
     Art. 7°. Il debito pubblico tale e quale esisteva legalmente sotto
l'ultimo Governo Francese, è garantito.
 
Pensioni
Art. 8°. Le pensioni civili e militari accordate dallo stato dietro le
leggi ed i regolamenti, sono mantenute per tutti i sudditi Genovesi
abitanti gli stati di S. M.

 
FOGLIO 3
 

  Sono mantenute sotto le medesime condizioni le pensioni, accordate agli
ecclesiastici, o antichi membri delle case religiose dei due sessi come
pure quelle che, sotto il titolo di soccorso, sono state accordate a dei nobili
Genovesi dal Governo Francese.
Comma omesso (probabilmente per errore) dallo Spinola
 
Tribunale
Art 9° Vi sarà in Genova un gran Corpo Giudiziario o Tribunale
Supremo avente le stesse attribuzioni e privilegi, che quelli di Torino,
della Savoia, e di Nizza, e che porterà come essi il nome di Senato.
 
Monete.
Art. 10°. Le monete correnti d’oro e d'argento dell’antico stato di Genova
attualmente esistenti, saranno ammesse nelle casse pubbliche concorrente=
mente colle monete Piemontesi.
Leve Provinciali Art. 11°. Le Leve d'uomini dette provinciali nel paese di Genova, non
eccederanno in proporzione le leve che avranno luogo negli altri stati di
S. M.
     Il Servizio di mare sarà contato come quello di terra.
Guardia del Corpo. Art. 12°. S. M. creerà una Compagnia Genovese della Guardia del Corpo
che formerà una quarta Compagnia delle Sue Guardie.
 
Corpo di Città.
Art. 13°. S. M. stabilirà a Genova un Corpo di città composto di 40 no=
bili; venti borghesi viventi de loro rediti, o esercenti delle arti liberali,
e venti dei principali negozianti.
     Le nomine saranno fatte la prima volta dal Re, e i rimpiazzamenti
si faranno a nomina del Corpo Capo (probabilmente un errore dello Spinola) della Città stessa, sotto la riserva dell'ap=
provazione del Re. Questo corpo avrà i suoi regolamenti particolari
dati dal Re per la presidenza residenza e per la divisione dei lavori.
     I Presidenti prenderanno il titolo di Sindaci, e saranno scelti
fra i suoi membri.
     Il Re si riserva; tutte le volte che giudicherà a proposito, di far presie=
dere il Corpo di Città da un personaggio di grande distinzione.
     Le attribuzioni del corpo di città saranno l'amministrazione dei
rediti della città; la sopraintendenza della piccola polizia della città e la
sorveglianza dei stabilimenti pubblici di carità della città medesima.
     Un Commissario del Re assisterà alle sedute e deliberazioni del
Corpo di città.
     I membri di questo corpo avranno un uniforme, e i sindaci il
privilegio di portare la zimarra o toga come i Presidenti dei tribunali.

 
FOGLIO 4
 

 
 
 
Università
Art. 14°. L'università di Genova sarà mantenuta e goderà dei me=
desimi privilegi di quella di Torino.
S. M. terrà conto dei mezzi penserà ai modi di provvedere ai suoi bisogni
Esso prenderà questo stabilimento sotto la sua protezione speciale
come pure altri Istituti di Educazione d'istruzione, di belle
lettere, e di carità che saranno pure mantenuti.
S. M. conserverà in favore dei suoi sudditi Genovesi i posti che sono
nel Collegio chiamato Liceo a carico del Governo, riservandosi di
adottare a quest'oggetto i regolamenti che Ella crederà convenienti.
 
Tribunale e Camera
di Commercio
Art. 15°. Il Re conserverà a Genova un Tribunale e una
Camera di Commercio colle attribuzioni attuali degli stessi due
stabilimenti.
 
Impieghi
Art.16° S. M. prenderà particolarmente in considerazione
la situazione degli Impieghi attuali dello stato di Genova.
  Art. 17°. S. M. accoglierà i piani e le proposizioni che gli saranno
presentati sui mezzi di ristabilire la Banca di S. Giorgio.
 

 

  Per copia conforme all’originale deposta nella
Cancelleria di Corte e di Stato a Vienna
  Segnati - Il Principe De Metternich
Il Barone di Wassenburg -
  Il Marchese di S. Marzano
Il Conte Rossi

Fatto a Vienna il 20 di maggio dell’anno di grazia 1815.

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