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Condizioni che devono servir alla riunione degli Stati di Genova a quelli di S. M. Sarda concordate dalle Potenze Alleate nel Congresso di Vienna

Art. 1.   I Genovesi saranno in tutto pareggiati agli altri sudditi del Re. Parteciperanno come questi degli impieghi civili, giudiziarii, militari e diplomatici della Monarchia, e salvo i privilegi, che loro sono sotto concessi ed assicurati, saranno sottomessi alle stesse leggi e regolamenti, con le modificazioni che S. M. crederà convenienti.
    La Nobiltà genovese sarà ammessa come quella delle altre parti della Monarchia alle grandi cariche ed agli impieghi della Corte.

Art. 2.   I militari genovesi componenti attualmente le truppe genovesi, saranno incorporati nelle truppe reali, e gli ufficiali conserveranno i loro rispettivi gradi.

Art. 3.   Le armi di Genova faranno parte dello stemma reale, e i loro colori entreranno nella bandiera di S. M.

Art. 4.   Il Porto Franco di Genova sarà ristabilito coi regolamenti, che vigevano sotto l'antico Governo genovese.
    Ogni agevolezza sarà data dal Re per il transito ne' suoi Stati delle merci uscenti dal Porto Franco, prendendo quelle precauzioni che S. M. giudicherà convenienti, affinché le dette merci non siano vendute o consumate di contrabbando nell'interno. Esse non saranno soggette che ad un dritto di modico uso.

Art. 5.   Sarà stabilito in ciascun circondario d'Intendenza un Consiglio provinciale di trenta membri scelti fra i notabili delle diverse classi, sopra una lista di trecento dei maggiori contribuenti di ciascun circondario: essi saranno nominati la prima volta dal Re, e rinnovati nello stesso modo per una quinta parte ogni due anni.
    La sorte deciderà dell'uscita dei primi quattro primi quinti: l'organizzazione di questi Consigli sarà regolata da S. M.
    Il Presidente nominato dal Re, potrà essere preso fuori del Consiglio. In tal caso non avrà il diritto di votare.
    I membri del Consiglio non potranno essere rieletti che quattro anni dopo la loro uscita.
    Il Consiglio non potrà occuparsi che dei bisogni e dei richiami dei Comuni dell'Intendenza, in ciò che concerne la loro particolare amministrazione, e potrà fare delle rappresentanze a quest'oggetto.
    Si riunirà ogni anno nel Capo Luogo dell'Intendenza all'epoca e per il tempo che S. M. determinerà. S. M. lo riunirà anche straordinariamente, se giudica ciò conveniente.
    L'Intendente della Provincia, o colui che ne tien luogo, assisterà di diritto alle sedute, come Commissario del Re.
    Allorquando i bisogni dello Stato esigeranno lo stabilimento di nuove imposte, il Re riunirà i differenti Consigli provinciali in quella città dell'antico territorio genovese che S. M. designerà, e sotto la presidenza di quella persona, che avrà designato a tal uopo. Il Presidente quando sarà eletto fuori del Consiglio, non avrà voce deliberativa.
    Il Re non manderà a registrarsi al Senato di Genova alcun editto portante creazione d'imposte straordinarie, se non dopo aver ricevuto il voto d'approvazione dei Consigli provinciali riuniti come qui sopra.
    La maggiorità di un voto determinerà il voto dei Consigli provinciali radunati separati o riuniti.

Art. 6.   Il maximum delle imposte, che S. M. potrà mettere nello Stato di Genova, senza aver ricorso ai Consigli provinciali riuniti non potrà eccedere la proporzione attualmente stabilita per le altre parti dei suoi Stati. Le imposte, che attualmente si riscuotono, saranno portate a tal misura, e S. M. riserbasi di fare quelle modificazioni che la sua saggezza e la sua bontà verso i sudditi genovesi potranno dettarle a riguardo di ciò che può essere ripartito, sia sui carichi finanziarii, sia sulle percezioni dirette od indirette. Il maximum delle imposte così regolato, ogni qual volta il bisogno dello Stato richiegga nuove imposte o carichi straordinarii, S. M. domanderà l'approvazione dei Consigli provinciali per la somma che giudicherà conveniente di proporre, e per la specie d'imposta a stabilire.

Art. 7.   Il debito pubblico, tal quale esisteva legalmente sotto l'antico Governo francese, è garantito.

Art. 8.   Le pensioni civili e militari concesse dallo Stato (conforme alle leggi e ai regolamenti) sono conservate per tutti i sudditi genovesi abitanti gli Stati di S. M.

Art. 9.   Vi sarà a Genova un gran Corpo giudiziario, o Supremo Tribunale colle stesse attribuzioni e privilegii di quelli di Torino, Savoia e Nizza, e che porterà come essi il titolo di Senato.

Art. 10.   Le monete correnti d'oro e d'argento dell'antico Stato di Genova attualmente esistenti saranno ammesse nelle casse pubbliche unitamente alle monete piemontesi.

Art. 11.   Le leve d'uomini dette provinciali nello Stato di Genova non eccederanno in proporzione le leve, che avranno luogo negli altri Stati di S. M.: il servizio di mare sarà contato come quello di terra.

Art. 12.   S. M. creerà una compagnia genovese di guardie del Corpo la quale formerà una quarta compagnia delle sue guardie.

Art. 13.   S. M. stabilirà in Genova un Corpo di Città composto di quaranta nobili, di venti borghesi viventi delle rendite proprie o esercenti arti liberali, e venti dei principali negozianti.
    Le nomine saranno fatte la prima volta dal Re, e i rimpiazzi si faranno dal Capo stesso della città sotto la riserva dell'approvazione del Re.
    Questo corpo avrà i suoi regolamenti particolari dati dal Re per la residenza e per la divisione del lavoro. I presidenti prenderanno il nome di Sindaci e saranno scelti fra i membri; il Re si riserva, tutte le volte che giudicherà opportuno, di far presiedere il Corpo di Città da un personaggio di grande distinzione.
    Le attribuzioni del Corpo di Città saranno l'amministrazione delle rendite della città, la sopraintendenza della piccola polizia della Città, la sorveglianza sugli Stabilimenti pubblici di carità della Città. Un commissario del Re assisterà alle sedute e deliberazioni del Corpo di Città.
    I membri di questo Corpo avranno un abito distinto, e i Sindaci godranno del privilegio di portare la zimarra, o toga come il presidente dei Tribunali.

Art. 14.   L'Università di Genova sarà mantenuta, e godrà degli stessi privilegi di quella di Torino. S. M. penserà ai modi di provvedere ai suoi bisogni. S. M. prenderà sotto la sua speciale protezione questo Stabilimento, come pure gli altri istituti d'istruzione, d'educazione, di belle lettere e di carità, i quali saranno pure conservati. S. M. conserverà in favore de' suoi sudditi genovesi i posti gratuiti, che sono nel collegio detto Liceo, a carico del Governo, riserbandosi di adottare a questo riguardo quei regolamenti, che giudicherà convenienti.

Art. 15.   Il Re conserverà a Genova un Tribunale ed una Camera di Commercio con le attribuzioni, che questi due Stabilimenti hanno attualmente.

Art. 16.   S. M. prenderà specialmente in considerazione la condizione degli impiegati attuali dello Stato di Genova.

Art. 17.   S. M. accoglierà i progetti e le proposizioni, che le saranno presentate sopra i mezzi di ristabilire il banco di San Giorgio.

tratto da Massimiliano Spinola, La restaurazione della Repubblica Ligure nel MDCCCXIV, Sordomuti, Genova, 1863, p. 335-339.

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